La procedura di voltura catastale
La VOLTURA CATASTALE serve a comunicare tutte le variazioni della titolarità, o dei diritti reali su un bene immobile all’Agenzia delle Entrate sez. Territorio (c.d. catasto). Le Volture Catastali risultano per tanto essere dei documenti di aggiornamento catastale a fini fiscali e tributari. Le VOLTURE CATASTALI sono di tre tipi: di afflusso, di pre allineamento, di recupero di volture automatiche.
A seguito di un atto pubblico (compravendita immobiliare, decreto di trasferimento, dichiarazione di successione ..) occorre sempre procedere con l’aggiornamento della ditta catastale intestataria dell’immobile in modo da regolarizzare l’intestazione.
Sono tenuti ad istruire e presentare le domande di VOLTURA CATASTALE coloro che devono provvedere alla registrazione degli atti che generano il trasferimento di diritti reali su beni immobili, quindi:
- i soggetti privati in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto;
- i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati;
- i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate;
- i segretari o delegati di qualunque Amministrazione o azienda per gli atti stipulati nell’interesse delle rispettive Amministrazioni o aziende.
In tutti gli altri casi, o qualora il notaio stesso non vi abbia comunque provveduto, è tenuto a provvedere il diretto interessato o un suo delegato quale un geometra, architetto, ecc..
L’ espletamento di tale formalità è sempre necessario quando, al fine di procedere alla compravendita immobiliare o alla presentazione della dichiarazione di successione, si sono riscontrati mancati aggiornamenti o registrazioni di precedenti trasferimenti, oppure dati anagrafici e titoli di proprietà o diritti reali non correttamente allineati con la documentazione agli atti. In questi casi si tratta di Recupero di Volture Automatiche o di Volture di Preallineamento.
La VOLTURA CATASTALE va presentata entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sez. Territorio (c.d. Catasto) della Provincia in cui ricade l’immobile, oppure della Provincia in cui è ubicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata inoltrata la denuncia di successione. La ritardata o mancata presentazione delle VOLTURA CATASTALE prevede sanzioni pecuniarie (CT13) a carico degli aventi obbligo di presentazione.
Il tecnico Qui Domus incaricato dell’aggiornamento, per procedere alla presentazione delle volture catastali abbisogna della seguente documentazione:
-
delega della persona che deve presentare la denuncia;
- copia documento di identità del/i proprietario/i dell’immobile;
- dati catastali dell’immobile o degli immobili (desumibili dalle visure catastali);
- titoli di proprietà o atti di provenienza;
- se per successione ereditaria: certificato di morte e atto notorio a firma di tutti gli aventi titolo;
Il costo per effettuare tale servizio è costituito dall’onorario del professionista più i diritti catastali (CT12).
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