17.07.2016

La successione ereditaria

QUI DOMUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN CAPO ALLE SUCCESSIONI

La successione ereditaria richiede l’espletamento di alcune formalità, da tempo, previste e codificate nell’ordinamento normativo e giuridico italiano. Il termine “successione” indica il subentro di un soggetto ad un altro nelle titolarità  di uno o più diritti. Il soggetto che perde il diritto per causa di morte è definito “autore” o “defunto” o comunemente “de cuius”, mentre il soggetto che acquisisce il diritto, si definisce “successore” o “erede” o “legatario”.

L’atto amministrativo-fiscale fondamentale nella successione ereditaria  è costituito ed identificato nella Dichiarazione di Successione (vedi Agenzia Delle Entrate Modello 4)(RD05). La Dichiarazione di Successione ha esclusivamente valore fiscale e non valore patrimoniale, infatti l’ eredità indipendentemente dai valori e contenuti può essere accettata o non accettata.

La Dichiarazione di Successione deve essere obbligatoriamente presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, data che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. I soggetti obbligati alla presentazione sono:

  • i chiamati all’eredità (per testamento o per legge, anche se non hanno ancora accettato l’ eredità e che comunque non ne abbiano fatto espressa rinuncia) e i legatari, cioè i legali rappresentanti;
  • gli immessi nel possesso dei beni, qualora il defunto sia assente o nel caso di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori per le eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trust.

Nel caso in cui più persone o soggetti siano obbligate alla presentazione della Dichiarazione di Successione è sufficiente l’istruzione e la presentazione di una sola dichiarazione.

Qualora nell’attivo ereditario siano presenti degli immobili:

  • i dati catastali degli immobili indicati nella dichiarazione di successione sono acquisiti d’ufficio direttamente dall’ Agenzia delle Entrate, gli eredi e i legatari non devono più allegare gli “estratti catastali” o “visure catastali”  come previsto dalla risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013;
  • gli eredi ed i legatari sono esonerati dall’ obbligo della Dichiarazione ai fini dell’imposta municipale (c.d. I.M.U.), onere questo in capo agli uffici dell’Agenzia del Territorio riceventi la Dichiarazione di Successione i quali devono trasmetterne copia a ciascun Comune dove gli immobili sono ubicati;
  • prima di presentare la Dichiarazione di Successione, devono essere auto liquidate le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali. Il versamento può avvenire solo utilizzando il modello F23(RD06);
  • entro 30 gg. dalla presentazione della Dichiarazione di Successione, è necessario presentare la richiesta di Voltura Catastale degli immobili agli uffici del Territorio  della Agenzia delle Entrate (c.d. catasto). La Voltura Catastale deve essere presentata anche e qualora il de cuius sia stato titolare del diritto di usufrutto, per la riunione dell’usufrutto stesso.

Il privato cittadino può procedere in totale autonomia agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in merito alla successione ereditaria, oppure può delegare una persona o professionista di sua fiducia.

Ai fini della compravendita o manutenzione straordinaria di immobili pervenuti in proprietà a seguito di successione ereditaria è necessario preventivamente procedere all’ istruzione ed inoltro della Dichiarazione di Successione e soprattutto nel caso di compravendita all’ accettazione dell’ eredità.

I tecnici Qui Domus con il servizio successione ereditaria espletano tutti gli adempimenti necessari inerenti all’ istruzione ed inoltro della Dichiarazione di Successione. I tempi di evasione ed i relativi costi sono valutati caso per caso.

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